Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità Segreteria di Frosinone e Latina
 
Avviso di mobilità Infermieri ASL Frosinone – CHIARIMENTI

Avviso di mobilità Infermieri ASL Frosinone – CHIARIMENTI

AL DIRETTORE GENERALE ASL FROSINONE

Dott. Stefano LORUSSO

 AL DIRETTORE SANITARIO FF

Dott E. D’Ambrosio

 Al DIrettore Amministrativo ASL
Dott. V. Brusca

 Al Direttore della SC Risorse Umane

Dott.ssa MB Ciaramella

 Al Direttore UOC affari generali, supporto al Legale

Dott.ssa O. Falivene

 alle testate giornalistiche

‘Ciociaria Oggi’

‘L’Inchiesta’

‘Il Messaggero’

Oggetto: Avviso di mobilità infermieri  ASL di Frosinone

Scrivo in nome, per conto e nell’interesse della organizzazione sindacale F.I.A.L.S. (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità), in persona del Segretario   Provinciale di Frosinone, D’Angelo Francesco, per esporre e segnalare quanto di seguito all’esito del pronunciamento del Tribunale di Frosinone e della posizione assunta con appositi comunicati dalla CIGL, CISL, UIL e del difensore della ASL di Frosinone pubblicati sulla testata ‘Ciociaria Oggi’ in data 21.09.2019.

Il ricorso contro l’avviso di mobilità nazionale del personale infermieristico indetto dalla ASL di Frosinone è stato proposto contro la previsione della prova colloquio e, ciò, nell’interesse di tutti i lavoratori per garantire l’imparzialità e la par condicio tra tutti i partecipanti in maniera tale che, a posteriori, fosse possibile verificare la correttezza della valutazione di ogni singola posizione. Trattandosi nella specie di una mobilità tra aziende del servizio sanitario nazionale e, quindi, di un semplice trasferimento di personale di già in servizio nel medesimo profilo di infermiere, si è ritenuto che la previsione di una prova colloquio con la funzione di accertare l’idoneità (di già esistente, non fosse altro che si tratta di dipendenti già in servizio) e con l’attribuzione di un punteggio di gran lunga superiore ai titoli/curricula, non fosse affatto necessaria. Il colloquio, come è noto, è difficilmente contestabile a posteriori, subentrando una discrezionalità valutativa da parte della commissione.

Nel nostro caso, peraltro, il colloquio si è svolto con una sola domanda che è valsa a stabilire la maggiore preparazione/idoneità di un soggetto rispetto ad altri e rendendo inutile il possesso anche di 20/22 punti di valutazione dei titoli/curricula!!

Il ricorso, quindi, non è inteso ad annullare la procedura di mobilità, ma, piuttosto ad assicurare la tutela di tutti i lavoratori partecipanti: in sostanza, si è chiesto che fossero stabilite regole imparziali e che consentissero una effettiva tutela, tant’ è che si era chiesto di ripetere la procedura, ma senza considerare il colloquio come prova preponderante rispetto alla valutazione dei curricula.

La Fials, quindi, non è stata mai contraria all’utilizzo della mobilità e,di certo, non  si è posta contro i lavoratori, ma, più semplicemente, si sono contestate le regole prestabilite e quindi risultano del tutto indifferenti i nominativi di coloro che risultano ’vincitori’.

Ed allora, non si comprende l’esultanza della CGIL, CISL e UIL a favore dei novanta soggetti che risultano vincitori, come se gli altri restanti 312 non meritassero alcuna considerazione, come se non fossero lavoratori anch’essi. 

Ed allora è legittimo chiedersi qual è l’interesse dei Sindacati CGIL CISL e UIL a tutelare proprio tali novanta nominativi? Perché alla CGIL, CISL e Uil piace e vuole la prova colloquio con valutazione superiore ai titoli/curricula e che risulta di difficile contestazione a posteriore ?

Contestare le regole (tale essendo la previsione di un colloquio preponderante nella procedura valutativa nell’ambito di trasferimenti di personale) riguarda questioni di principio che dovrebbero essere oggetto proprio di lotta sindacale: ma, oggi, purtroppo, le organizzazioni sindacali hanno cambiato ‘volto’.

La Fials, invece, non si ritiene ‘sconfitta’ dalla pronuncia del Tribunale perché queste sono le regole dell’ordinamento giuridico (si è vinto il primo cautelare e si è perso il Reclamo avverso detta pronuncia), ma proprio per queste ‘regole’ si  ritiene che tale lotta vada continuata per cui procederà a depositare una serie di ricorsi in via ordinaria (quella definita è la fase d’urgenza, cosiddetta cautelare) presso il Tribunale di Frosinone per cui saranno investiti della questione tutti i magistrati del lavoro (compreso quindi quelli che si sono di già pronunciati nella fase cautelare).

La controversia sarà seguita, ove necessario, anche in sede di appello ed, infine, in  Cassazione. Il tutto, sarà completamente a titolo gratuito per i ricorrenti.

Va ricordato, che il giudice di primo grado, con l’ordinanza del 16 luglio 2019, aveva motivato l’illegittimità della graduatoria, sostenendo che era possibile il colloquio, ma il relativo punteggio non poteva prevalere sulla valutazione dei titoli e curricula proprio perché non si tratta di una nuova assunzione, ma di un semplice trasferimento di personale da una azienda ad un’altra, tanto più poi che le modalità di svolgimento del colloquio (una sola domanda) risultava del tutto insufficiente a  valutare la preparazione maggiore o minore del dipendente. Decisione chiara, ragionevole.

Il secondo Giudice in sede di Reclamo ha ritenuto invece che l’amministrazione possa liberamente stabilire un punteggio superiore al colloquio perché nessuna norma impedisce di farlo: siccome non è vietato da alcuna norma, è consentito! Ragionamento del tutto superficiale che non tiene conto che la questione riguarda non una nuova assunzione ma un semplice trasferimento di personale di già in servizio per il quale non necessita l’accertamento di una maggiore idoneità (se si è idonei non esiste una idoneità maggiore o minore, si è idonei) né può ritenersi che una procedura di trasferimento di personale di già in servizio si trasformi in una procedura concorsuale con la previsione di un colloquio che nella specie, prevedendo una sola domanda, è, in ogni caso e comunque, del tutto insufficiente a valutare la concreta preparazione di un dipendente e tale, peraltro, da prevalere sulla valutazione dei Titoli e Curricula.

Si è attivata una fase di urgenza (cosiddetta cautelare) proprio per evitare che si bloccasse sul nascere il trasferimento di personale per evitare che potesse giungere una pronuncia di annullamento di graduatoria che avrebbe reso nullo il trasferimento ed il contratto di lavoro sottoscritto con la ASL e che avrebbe comportato, di fatto, un ‘licenziamento’ del dipendente interessato.

Oggi, purtroppo, attivando la fase di merito il rischio è concreto: se la sentenza di primo grado annulla la graduatoria (o quella di secondo grado ovvero quella in cassazione) i dipendenti transitati alla ASL potrebbero correre il rischio serio di essere licenziati, stante l’impossibilità che trovi efficacia il precedente rapporto di lavoro.

Da ultimo, una notazione tecnica: tutti i 90 dipendenti non transiteranno ‘da domani’ nei ruoli della ASL come prospettato in maniera euforica dalla CGIL, dalla CISL e UIL perché semplicemente necessitato i nulla osta da parte delle rispettive amministrazioni di appartenenza che potrebbero pretendere una determinata tempistica.

La presente oltre ad essere inviata alle OO.SS. CIGL, CISL e UIL viene inviata anche  al Direttore Generale della ASL di Frosinone affinché abbia  chiari dati e notizie per effettuare le valutazioni di propria competenza.

Viene altresì inviata anche agli Organi di stampa per la opportuna divulgazione della posizione della O.S. Fials visto il clamore che la questione ha suscitato anche se si ha di già certezza che la testata ‘Ciociaria Oggi’ non procederà ad alcuna pubblicazione. Le ragioni purtroppo, spiace dirlo, risiedono nel fatto che ‘Ciociaria Oggi’ ha avuto nel 2018 e 2019 una serie di ‘affidamenti’ di campagne pubblicitarie a favore della ASL (con attribuzione di compensi) ed il difensore della ASL nella causa in questione è stato l’avv.Valerio Tallini che, manco a dirlo, è Presidente della cooperativa editoriale che gestiste ‘Ciociaria Oggi’!! Sarà, peraltro, un caso che l’avv. Tallini non risulta nell’elenco degli avvocati esterni, la cd short list, e ciò nonostante ha ricevuto dalla ASL una serie di incarichi. Per essere inseriti nell’elenco occorre aver patrocinato per numerosi casi aziende sanitarie, requisiti questo evidentemente non posseduto dal citato legale, ma che lo sta maturando con gli incarichi extra attribuiti. Ma tale questione sarà oggetto di un dettagliato ed approfondito esposto all’ANAC ed alla Procura della Repubblica nonché alla Procura della Corte dei Conti.

Frosinone 21 settembre 2019

Il Segretario Provinciale Fials

D’Angelo Francesco       

Avv. Giuseppe Tomasso

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