Ad integrazione del precedente esposto, devono sottolinearsi circostanze che la Direzione della SC Amministrazione e Gestione del personale (dott.ssa MB Ciaramella) nonché la Direzione amministrativa aziendale (dott.ssa Pierpaola D’Alessandro), in quanto di natura prettamente giuridico amministrativa, avrebbero dovuto rilevare d’ufficio e la cui omissione, invece, costituisce un evidente condotta affetta da ‘colpa grave’ a meno che, addirittura, trattandosi, come vedremo di un aspetto semplice e ben noto , di ‘dolo intenzionale’. Il Direttore della SC Risorse Umane e il Direttore amministrativo non potevano e non possono non sapere che la dott.ssa Caira Monica è già dipendente di ruolo a tempo indeterminato della medesima ASL di Frosinone con la qualifica di collaboratore amministrativo categ D, CCNL comparto sanità, ed alla stessa sono stati conferiti incarichi dirigenziali ex art 15 septies dlgvo n. 502/1992.
La succitata dirigenza e Direttore amministrativo aziendale non possono non sapere, utilizzando l’ordinaria diligenza, che per potere essere considerato ‘precario’ e, quindi, rientrare nella platea dei soggetti (cd. precari) aventi diritto alla stabilizzazione ove in possesso di determinati requisiti (nella specie quelli riportati dall’art 20 dlgvo 75/2017) occorre non essere già dipendenti a tempo indeterminato.
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