Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità Segreteria di Frosinone e Latina
 
COMUNICATO FIALS : Condannata la ASL di Frosinone per condotta Antisindacale. Tutto da rifare con l’Università Luiss

COMUNICATO FIALS : Condannata la ASL di Frosinone per condotta Antisindacale. Tutto da rifare con l’Università Luiss

E’ noto che più si è vicini alla gerarchia aziendale e più è difficile trovare persone che dicano la verità, ‘bambini innocenti’ che osino gridare ‘Il re è nudo!‘ . I re dei nostri giorni   spesso sono soli con il loro potere, privi di verifiche concrete sui loro comportamenti, circondati da collaboratori, che si trovano in uno stato di soggezione gerarchica. In realtà tali  leader avrebbero bisogno di persone sincere, di ‘folli’ di quelli che una volta erano i  ‘buffoni di corte’, i giullari . La Fials è  il ‘giullare’ che può dire ciò che per altri è indicibile. Ebbene, dopo gli squilli di tromba, le fanfare, dopo le prestigiose presentazioni, da parte del direttore Generale sulla convenzione  con l’Università Luiss, la Fials ha richiamato il rispetto delle regole: ha adito il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la declaratoria giudiziale di comportamento antisindacale asseritamente tenuto dall’ASL Frosinone, in occasione dell’adozione, da parte dell’Azienda della “Convenzione tra la Asl di Frosinone e la libera Università internazionale degli studi sociali Luiss Guido Carli”, nonchè di tutti i successivi atti attuativi (delib185/2021, delib. n.268/21;delib.308/21; delib n.377/21. Tale convenzione stipulata con la Luiss è finalizzata a formare i partecipanti in maniera completa e a renderli operativi nella gestione del rischio delle aziende sanitarie e ospedaliere, nel rispetto di quanto previsto in materia dalla Legge 24/2017 (Legge Gelli), in linea con le indicazioni del “Modello italiano di gestione del rischio in sanità”. Accogliendo la tesi della Fials, il Tribunale ha ritenuto che   la materia oggetto di giudizio rientrasse pienamente nell’ambito della previsione di cui all’ art. 5 c.3. lett g., del CCNL 19.05.2018 (“g. le misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro”). Tale conclusione si basa sia su una interpretazione letterale dell’espressione e della terminologia utilizzata nel CCNL nella redazione del testo contrattuale (“misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro”) che fa letteralmente riferimento a tutte le misure attinenti alla sicurezza sul lavoro, dovendosi  ritenere che la ampia formula espressiva utilizzata vada interpretata proprio nel senso di includere anche quelle misure finalizzate alla formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come appunto è accaduto con le Delibere aziendali, includendo anche le misure concernenti la salute in connessione con la sicurezza sul lavoro, senza, così, fornire alcuna delimitazione riferibile alla tipologia dei destinatari di dette misure. In altri termini, non si rinviene alcuna limitazione nell’ambito della formulazione normativa in esame, volta a limitare i destinatari delle suddette misure (relative alla sicurezza sul lavoro) ai soli dipendenti e non anche agli utenti finali, anche alla luce della considerazione che le misure concernenti la salute passano necessariamente per il tramite dei dipendenti/lavoratori, del loro addestramento e formazione necessarie ad eliminare ogni forma di rischio(incluso quindi anche quello clinico). Né si potrebbe interpretare la previsione normativa nel senso di delimitare l’ambito di applicazione dell’informativa/confronto ad ipotesi più ristrette e delimitate, ad es. alle sole previsioni di cui al d.lgs. 81/2008, come sostenuto dalla ASL, in quanto ciò sarebbe previsto espressamente, come era infatti stato esplicitato nella precedente tornata contrattuale. Il tribunale ha ritenuto quindi  che tali atti aziendali hanno impedito e/o comunque limitato l’esercizio dell’attività sindacale dell’organizzazione, con specifico riferimento alla omessa informazione/confronto sindacale ex CCNL 18 maggio 2018 comparto sanità atteso che la ASL aveva fornito l’informativa sindacale solo ‘successivamente’ e non ‘preventivamente’ in una materia per la quale il CCNL prevede  il ‘confronto’ che si attiva proprio previa informativa preventiva. Che deve essere  fornita in tempi, modi e contenuti atti a consentire la valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da assumere, prima della loro definitiva adozione, ed esprimere osservazioni e proposte Né si potrebbe ritenere come sostenuto dalla Asl, ha soggiunto il Tribunale,  che con l’informativa resa successivamente, sia ormai stato soddisfatto l’interesse di parte ricorrente con conseguente difetto di interesse ad agire. Sul punto basti osservare che, come detto, l’art. 4 del CCNL. prevede che l’informativa deve essere sempre preventiva e obbliga a trasmettere e comunicare alle O.S. dati ed elementi conoscitivi al fine di consentire di prendere conoscenza della questione trattata e del potenziale impatto delle misure da assumere prima della loro definitiva adozione ed esprimere osservazioni e proposte. Pertanto, con l’informativa trasmessa successivamente all’adozione delle deliberazioni impugnate, risulta una lesione del ruolo e delle prerogative del sindacato, i cui effetti permangono nel tempo. Il Giudice, pertanto, con decreto del 21 luglio 2021 ha dichiarato l’antisindacalità della condotta della convenuta consistita nell’emanazione della delibera n 185 del 10 marzo 2021, avente ad oggetto ‘Convenzione tra la ASL di Frosinone e la libera Università internazionale degli studi sociali Luiss Guido Carli.’ Il presente atto non comporta costi’, la deliberazione n 268 del 04 aprile 2021, la deliberazione n 308 del 20 aprile 2021 e la delibera n. 377 del 13 maggio 2021, nonché ogni ulteriore eventuale atto adottato in esecuzione di tali delibere, e per l’effetto, ha  ordinato alla convenuta di rimuovere ogni effetto della censurata condotta, annullando le predette delibere e promuovendo immediatamente le procedure previste di informazione/confronto sindacale ex CCNL 18 maggio 2018 comparto sanità, in relazione all’adozione dei relativi provvedimenti sulle materie oggetto delle delibere in questione.

La sentenza ha esecutività immediata ed in caso di inosservanza si applica l’art 650 cp.

La ASL dovrà quindi procedere innanzitutto alla rimozione, annullando le delibere (ed i termini valgono ad escludere la semplice sospensione dell’efficacia degli atti adottati) per poi all’esito dell’informativa aprire il confronto che dura 30gg e nel quale verranno richiesti chiarimenti dettagliati sulle ragioni della  mancata gara d’appalto e sul fatto che inizialmente si era affermato che si trattava di una convenzione sotto la soglia dei 40mila euro ma tale affermazione è risultata smentita  dagli stessi atti adottati che hanno superato tale limite di spesa. La Fials, nel frattempo, procederà a formulare apposito esposto alla Procura della Corte dei Conti con riferimento alla nomina da parte della ASL di due legali: se è stato investito del patrocinio difensivo il legale interno aziendale non si comprende la nomina di un legale del libero Foro per una parcella di 7mila euro.

Frosinone 26  luglio 2021

Il Segretario Provinciale Fials

D’Angelo Francesco                                        Avv. Giuseppe Tomasso