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Infermieri Laureati ed Equipollenza del titolo accademico  dell’Infermiere Professionale con diploma delle Scuole Professionali – Fregiarsi del titolo “Dottore”

Infermieri Laureati ed Equipollenza del titolo accademico dell’Infermiere Professionale con diploma delle Scuole Professionali – Fregiarsi del titolo “Dottore”

Frequentemente l’opinione pubblica associa il termine dottore esclusivamente alla professione medica. In realtà questo titolo accademico spetta ad ogni laureato italiano. Pertanto è giusto che gli infermieri laureati, o coloro che abbiano preso il diploma prima del 1993 e siano in possesso di un diploma quinquennale, siano identificati come dottori e si fregino di quel titolo.

A seguito dell’entrata in vigore della legge Gelmini, in particolare l’articolo 17 comma 1 e 2, l’Infermiere Professionale che ha conseguito il “vecchio” diploma, può fregiarsi in tutto e per tutto anche del titolo di “dottore”, essendo tale qualifica accademica espressamente attribuita dal legislatore (necessario il diploma di maturità quinquennale).

La scuola per infermieri professionali degli anni ’90 era una fattispecie giuridica disciplinata dal DPR 10 marzo 1982, n. 162, articolo 1 comma 1 lettera A), ossia rientrava tra “le scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l’esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell’ambito universitario”. Sin dall’entrata in vigore del DM 27/07/2000, il titolo di studio era considerato equipollente al titolo accademico, “ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”. Un’equipollenza praticamente a 360 gradi , meno un grado, l’impossibilità di presentarsi sul mercato del lavoro con il titolo di “dottore” .

A seguito dell’entrata in vigore della legge Gelmini, in particolare l’articolo 17 comma 1 e 2, l’Infermiere Professionale che ha conseguito il “vecchio” diploma, può fregiarsi in tutto e per tutto anche del titolo di “dottore”, essendo tale qualifica accademica espressamente attribuita dal legislatore.

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